lunedì 19 gennaio 2009

La nuova costituzione italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI


art. 1

L’Italia è una gerontocrazia mediatica fondata sul lavoro degli altri.

La sovranità appartiene al Presidente del Consiglio che la esercita senza preoccuparsi dei limiti della Costituzione.

art. 2
(art. 3 Vecchia Costituzione)Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, ad eccezione del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Repubblica, che sono più uguali degli altri in virtù delle loro condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale compito non sussiste in caso di negri, rom, omosessuali, meridionali, extra-comunitari, trans e comunisti.

art. 3
(art. 4 Vecchia Costituzione)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro precario e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.


art. 4
(art. 5 e 7 Vecchia Costituzione)

L’Italia è divisa in tre regioni: la Padania, lo Stato del Vaticano e il Regno di Cosa Nostra e Camorra.

Lo Stato dipende dalla Chiesa Cattolica: la rifornisce di denaro, non gli fa pagare le tasse e ne esegue gli ordini economici, politici e sociali.

Lo Stato e la Mafia sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

art. 5
(art. 9 Vecchia Costituzione)

L’Italia paralizza lo sviluppo della cultura e sopprime la ricerca scientifica.


art. 6
(art. 10 Vecchia Costituzione)

La condizione del cittadino straniero è regolata in conseguenza al colore della sue pelle, della sua religione e dei suoi usi e costumi.

I bambini romeni devono registrare le loro impronte digitali.
art. 7
(art. 11 Vecchia Costituzione)

L’Italia non ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma promuove azioni militari con lo scopo di “portare la pace” nei Paesi in difficoltà e di difendere gli interessi economici delle lobby industriali più forti.


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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

art. 8
(art. 21 Vecchia Costituzione)

Il Presidente del Consiglio è l’unico soggetto ad aver diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa può e deve essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

art. 9
(art. 25 Vecchia Costituzione)

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, a meno che esso non sia una toga rossa. Chiunque ha la facoltà di non accettare il proprio giudice durante un porcesso a carico.

Solo il Presidente del Consiglio ha anche il diritto di depenalizzare i reati per i quali è accusato.

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RAPPORTI ETICO-SOCIALI

art. 10
(art. 29 Vecchia Costituzione)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul tradimento.

La legge vieta il matrimonio tra i froci, in quanto cittadini inferiori e contro natura.

art. 11
(art. 34 Vecchia Costituzione)

La scuola è aperta a tutti.

Tutti, infatti, hanno diritto alla stessa educazione incompleta e fallace, impartita da insegnanti impreparati ed inesperti.

I capaci e i meritevoli devono emigrare all’estero per trovare una possibilità di lavoro.

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RAPPORTI ECONOMICI

art. 12
(art. 35 Vecchia Costituzione)

La Repubblica tutela il lavoro precario in tutte le sue forme ed applicazioni.

Le morti sul lavoro sono sempre e comunque colpa degli operai.

art. 13
(art. 36 Vecchia Costituzione)Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione inversamente proporzionale alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso appena sufficiente a pagare il mutuo della casa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.

art. 14
(art. 39 Vecchia Costituzione)I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro a condizioni sempre più povere.

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RAPPORTI POLITICI

art. 15
(art. 35 Vecchia Costituzione)

La Repubblica tutela il lavoro precario in tutte le sue forme ed applicazioni.

Le morti sul lavoro sono sempre e comunque colpa degli operai.

art. 16
(art. 49 Vecchia Costituzione)

Tutti i cittadini possono associarsi liberamente per determinare la politica nazionale, tranne i noglobal. Gli scioperi sono puniti.

art. 17
(art. 53 Vecchia Costituzione)Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fatta salva la possibilità per le aziende di falsare i bilanci e per coloro che hanno redditi superiori alla media di rifiutarsi di versare il dovuto.

art. 18
(art. 54 Vecchia Costituzione)Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, ad esclusione del Presidente del Consiglio.

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IL PARLAMENTO

art. 19
(art. 56 Vecchia Costituzione)

La Camera dei deputati è eletta dai segretari di partito.

E' ammessa ed incoraggiata l'elezione di pregiudicati con sentenza passata in giudicato

art. 20
(art. 68 Vecchia Costituzione)

I membri del Parlamento sono al di sopra della legge.

Su di essi non possono essere effettuate intercettazioni, arresti, perquisizioni, processi o denunce. Al contrario, essi hanno diritto illimitato di offendere, delinquere e mentire.

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LA MAGISTRATURA

art. 21
(art. 101 Vecchia Costituzione)

La giustizia è amministrata in nome del Presidente del Consiglio.

I giudici sono soggetti soltanto al Presidente del Consiglio.

art. 22
(art. 104 Vecchia Costituzione)

La magistratura è un organo dipendente dalle decisioni del governo. Essa dipende esclusivamente dal Presidente del Consiglio, e rappresenta la metastasi della democrazia.

art. 23
(art. 107 Vecchia Costituzione)

I magistrati sono inamovibili, tranne nel momento in cui si avvicinano troppo a verità scomode che toccano politici di alto livello. In questi casi il loro trasferimento viene disposto personalmente dal Presidente del Consiglio o dal Minitro di Grazie e Giustizia, senza il loro consenso.

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NORME SULLA GIURISDIZIONE

Questa parte è stata eliminata dalla vecchia Costituzione in quanto ritenuta inutile.

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LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

art. 24
(art. 101 Vecchia Costituzione)

La Padania è un ente autonomo con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla propria Costituzione.

Le organizzazioni criminali vengono considerate enti autonomi, partecipanti delle funzioni amministrative.

Milano è la capitale della Padania, Roma è la capitale dello Stato Vaticano, Napoli e Palermo, in coabitazione, del Regno di Mafia e Camorra.

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GARANZIE COSTITUZIONALI

art. 25
(art. 134 e 136 Vecchia Costituzione)

La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, previo consenso del Presidente del Consiglio.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, il Presidente del Consiglio può decidere di sciogliere la Corte Cosituzionale.

art. 26
(art. 139 Vecchia Costituzione)

La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. I
(art. XII Vecchia Costituzione)

È permessa e incoraggiata la riorganizzazione, sotto diverse forme, del disciolto partito fascista.

art. II
(art.XIV Vecchia Costituzione)

La P2 è conservata come ente governativo e funziona nei modi stabiliti dal Piano di Rinascita.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato, ad esclusione del Presidente del Consiglio.

Data a Roma, addì 22 Settembre 2008.

Liberamente tratto da Alessio in Asia

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